# Vibrazioni negli edifici

> Vibrazioni negli edifici: UNI 9614:2017 per il disturbo alle persone, UNI 9916:2014 per gli effetti sull'edificio, D.Lgs 81/08 per l'esposizione dei lavoratori. Grandezze, ponderazioni, catena di misura e condizioni di validità.

Pubblicato: 2026-08-26
Ambito: acustica
Riferimento normativo: Misura e valutazione delle vibrazioni negli edifici <https://store.uni.com/uni-9614-2017>

Pagina: <https://www.stline.it/wiki/vibrazioni-edifici/>

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Quando un committente dice «ci sono vibrazioni», non ha ancora detto quale
problema ha. «Vibrazioni negli edifici» non è una domanda: sono **quattro
domande diverse**, ognuna con una norma diversa, una grandezza diversa e una
soglia diversa. Confonderle è l'errore più frequente nelle relazioni tecniche
su questo tema, e produce numeri corretti che rispondono alla domanda
sbagliata.

## Le quattro domande

| Domanda | Riferimento | Che cosa si valuta |
|---|---|---|
| Le persone dentro l'edificio sono disturbate? | **[UNI 9614:2017](https://store.uni.com/uni-9614-2017)** | Disturbo agli occupanti |
| L'edificio si sta danneggiando? | **[UNI 9916:2014](https://store.uni.com/uni-9916-2014)** | Risposta strutturale e integrità architettonica |
| I lavoratori sono sovraesposti? | **[D.Lgs 81/08, Titolo VIII Capo III](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81)** | Igiene e sicurezza del lavoro |
| Le apparecchiature sensibili funzionano? | Criteri di severità (curve VC) | Ambiente per strumentazione e produzione |

Le quattro non si sostituiscono a vicenda, e non si deducono l'una dall'altra.
Un livello che non danneggia l'edificio può essere ampiamente disturbante per
chi vi abita: la soglia di percezione umana è di ordini di grandezza inferiore
alla soglia di danno. E un livello innocuo per le persone può essere fatale per
un microscopio elettronico o una macchina di misura a coordinate.

UNI 9614:2017 lo dice da sé: esclude espressamente dal proprio campo di
applicazione le vibrazioni sismiche, il danno strutturale, l'igiene del lavoro
e il danno ad apparecchiature o attrezzature sensibili. È una norma che
risponde a **una** domanda, e lo dichiara.

## Il vuoto normativo italiano, e cosa mettere al suo posto

C'è un punto che va detto prima di qualunque numero: **in Italia non esiste un
limite di legge per le vibrazioni negli ambienti abitativi**. La legge quadro
sull'inquinamento acustico, la L. 447/95, riguarda il rumore. Il DPCM
14/11/1997 fissa i valori limite delle sorgenti sonore. Nessuno dei due si
occupa di vibrazioni immesse in un edificio.

Quello che esiste è **UNI 9614**, che è una norma tecnica volontaria. Non è
cogente per sé: diventa vincolante quando un contratto la richiama, quando un
regolamento locale la adotta, o quando un giudice la assume come criterio
tecnico di riferimento nel valutare una immissione ai sensi dell'art. 844 del
Codice Civile.

La conseguenza operativa è precisa: **il criterio di valutazione va dichiarato
nella relazione**, non dato per implicito. Una relazione che presenta un valore
misurato e lo confronta con una soglia senza dire da dove viene quella soglia,
e a che titolo si applica al caso, è contestabile prima ancora che si discuta
del numero.

## Disturbo alle persone: UNI 9614:2017

La norma stabilisce come misurare le vibrazioni immesse negli edifici — da
sorgenti interne come impianti e ascensori, o esterne come traffico, ferrovia,
cantieri — e con quali criteri valutarne il disturbo sugli occupanti. È in
vigore dal 7 settembre 2017 e rimanda a **ISO 2631-2:2003** per i metodi di
misurazione e valutazione.

### Cosa è cambiato con l'edizione 2017

L'edizione 2017 non è un aggiornamento cosmetico della precedente: introduce un
approccio di valutazione diverso, ripreso dalla norma norvegese **NS 8176**.
Chi ha lavorato con l'edizione degli anni Novanta non può quindi trasportarne
la prassi: cambia la grandezza su cui si conclude, e cambia il modo di trattare
gli eventi.

La conseguenza pratica: **un confronto con
misure storiche non è automatico**. Se si deve rileggere una relazione del 2010,
va dichiarato con quale edizione era stata prodotta, esattamente come per la
transizione fra le due edizioni della ISO 9613-2 nel calcolo acustico.

### Il campo di frequenza, e il suo limite inferiore

La valutazione riguarda la banda in cui il corpo umano risponde alle
vibrazioni, che per gli edifici è convenzionalmente **1–80 Hz**. UNI 9614
esclude esplicitamente le vibrazioni con frequenza inferiore al limite di banda
inferiore del terzo d'ottava centrato a 1 Hz.

Il limite inferiore ha una conseguenza pratica. Le oscillazioni molto lente — quelle di un edificio
alto sotto vento, per esempio — sono fuori dal perimetro di questa norma: si
percepiscono, possono disturbare, ma vanno affrontate con altri strumenti. Se
la misura mostra energia sotto 1 Hz, dichiararla e dichiarare che è fuori
perimetro è più utile che includerla in un indice che non la contempla.

### La ponderazione, e perché non si può ignorare

Il corpo umano non risponde allo stesso modo a tutte le frequenze. La stessa
accelerazione, a 4 Hz e a 60 Hz, produce due sensazioni diverse: le frequenze
basse eccitano risonanze degli organi e del tronco, quelle alte si attenuano
nei tessuti. La valutazione del disturbo si fa quindi sull'**accelerazione
ponderata in frequenza**, cioè filtrata con una curva che riproduce quella
sensibilità.

La ponderazione dipende anche dalla **direzione**: la risposta lungo l'asse
verticale (piedi-testa, per una persona in piedi) è diversa da quella lungo gli
assi orizzontali, e le curve sono di conseguenza diverse. Da qui due
conseguenze sulla misura:

- serve un **accelerometro triassiale**, o tre monoassiali orientati;
- servono gli assi **in fase fra loro**, perché la composizione delle tre
  componenti è un'operazione vettoriale (vedi la sezione sulla catena di
  misura).

Una misura monoassiale verticale non è sbagliata in sé, ma vale solo se si è
verificato che le componenti orizzontali sono trascurabili — e questa verifica
richiede comunque di averle misurate.

### Eventi ripetuti: perché un singolo valore efficace non basta

Il traffico, la ferrovia e i cantieri non producono una vibrazione stazionaria:
producono **eventi**. Un treno passa in venti secondi, poi per otto minuti non
passa nulla. Un valore efficace mediato sull'intera ora diluisce l'evento nel
silenzio che lo circonda e restituisce un numero basso, che non descrive
l'esperienza di chi abita là.

Per questo l'approccio moderno alla valutazione degli eventi ripetuti non usa
una media semplice ma un descrittore che rappresenta l'insieme degli eventi —
tipicamente un valore massimo statistico, come il percentile alto della
distribuzione dei massimi dei singoli eventi. È la direzione in cui va l'impianto
NS 8176 richiamato da UNI 9614:2017.

Una famiglia di descrittori affine, definita in ISO 2631-1, è quella basata sulla
**dose di vibrazione**, che integra la quarta potenza dell'accelerazione
ponderata nel tempo:

$$
\mathrm{VDV} = \left[\int_{0}^{T} a_w^4(t)\,\mathrm{d}t\right]^{1/4}
$$

L'esponente 4 non è arbitrario nel senso di casuale: pesa gli eventi brevi e
intensi molto più di quanto farebbe una media quadratica, che è il
comportamento voluto quando si descrive il disturbo prodotto da picchi
occasionali. Il prezzo è che il VDV cresce con la durata dell'osservazione,
quindi **un VDV senza il suo periodo di riferimento non significa niente**:
va sempre dichiarato su quale intervallo è stato calcolato.

## Danno all'edificio: UNI 9916:2014

Quando la domanda è se l'edificio si stia danneggiando, il riferimento è un
altro: **UNI 9916:2014**, in vigore dal 16 gennaio 2014, che fornisce una guida
per la scelta dei metodi di misurazione, del trattamento dei dati e della
valutazione dei fenomeni vibratori, valutandone gli effetti sugli edifici in
termini di risposta strutturale e integrità architettonica.

Tre differenze sostanziali rispetto alla valutazione del disturbo:

- **La grandezza cambia.** Per il danno il descrittore usato in questo dominio
  è tipicamente la **velocità** di vibrazione, e nella sua forma di picco, non
  l'accelerazione ponderata: il danno è legato alla deformazione, e la velocità
  ne è un migliore indicatore.
- **La ponderazione non si applica.** Le curve di ponderazione riproducono la
  sensibilità del corpo umano, che con la muratura non ha niente a che vedere.
- **Il punto di misura cambia.** Il disturbo si valuta dove stanno le persone,
  tipicamente sul solaio al centro della campata, dove l'ampiezza è massima. Il
  danno si valuta sulla struttura, alla base o sull'elemento sospetto, dove
  interessa la sollecitazione reale.

Le soglie dipendono dalla **categoria dell'edificio** — industriale, civile,
di interesse storico — e dalla **frequenza**, perché a parità di velocità una
sollecitazione lenta e una rapida producono deformazioni diverse. Un edificio
storico ha soglie sensibilmente più basse: è il caso in cui la distinzione fra
le due domande diventa più costosa da sbagliare, perché le due risposte possono
divergere di un ordine di grandezza.

## Esposizione dei lavoratori: D.Lgs 81/08

È la terza domanda, e ha una risposta di legge, non tecnica volontaria. Il
**D.Lgs 81/08, Titolo VIII Capo III** disciplina l'esposizione dei lavoratori
alle vibrazioni con valori d'azione e valori limite espressi come esposizione
giornaliera normalizzata a otto ore, A(8):

| Sistema | Valore d'azione | Valore limite |
|---|---|---|
| Mano-braccio (HAV) | 2,5 m/s² | 5 m/s² |
| Corpo intero (WBV) | 0,5 m/s² | 1,0 m/s² |

Superato il valore d'azione scattano obblighi di informazione, formazione e
sorveglianza sanitaria; il valore limite non può essere superato. Le misure si
riferiscono a ISO 5349 per il sistema mano-braccio e a ISO 2631-1 per il corpo
intero.

Questi numeri riguardano **l'esposizione di un lavoratore a un utensile o a un
mezzo**, non il disturbo di chi abita un edificio. Non sono trasferibili
all'ambiente abitativo, in nessuna delle due direzioni: sono più permissivi di
diversi ordini di grandezza rispetto alle soglie di disturbo, perché
descrivono un rischio di danno alla salute da esposizione professionale, non il
fastidio.

## Apparecchiature sensibili

La quarta domanda non ha una norma italiana. La severità dell'ambiente
vibratorio per strumentazione — microscopia, litografia, macchine di misura,
bilance analitiche — si esprime con criteri di severità espressi come velocità
efficace per banda di terzo d'ottava, le cosiddette **curve VC**, che scendono
di decade in decade fino a valori dell'ordine dei micrometri al secondo.

Va citata qui per una ragione sola: se in un edificio c'è strumentazione
sensibile, la domanda dominante è quasi sempre questa, e ha soglie molto più
basse delle altre tre. Progettare per il comfort delle persone non garantisce
nulla per un microscopio.

## La catena di misura, che è dove i numeri si formano

Le norme dicono cosa valutare. Il valore che si valuta, però, esce da una
catena di acquisizione, e i suoi difetti non si vedono nel risultato: si vedono
come un numero plausibile.

### L'accelerometro e l'interfaccia IEPE

Gli accelerometri piezoelettrici per queste misure usano tipicamente
l'interfaccia **IEPE**: due fili portano contemporaneamente l'alimentazione,
come corrente costante di qualche milliampere, e il segnale, come tensione
sovrapposta a una tensione di riposo. Il vantaggio è il cablaggio; il vincolo è
che il front-end deve fornire l'eccitazione, disaccoppiare la componente
continua e — questo conta in campo — **rilevare cavo interrotto e
cortocircuito**, perché una misura di otto ore con un cavo staccato al secondo
minuto è otto ore buttate.

### Il campionamento simultaneo, e perché è la condizione dell'analisi triassiale

Un accelerometro triassiale dà tre segnali. Se i tre canali vengono letti a
turno attraverso un multiplexer, ogni asse è campionato in un istante diverso:
la composizione vettoriale delle tre componenti viene allora calcolata su dati
che non appartengono al medesimo momento. Lo sfasamento è piccolo in valore
assoluto, ma il suo effetto **cresce con la frequenza**: a 80 Hz, il limite
superiore della banda di interesse, un ritardo fra canali che a 1 Hz è
trascurabile diventa una frazione non trascurabile di periodo.

Il campionamento **simultaneo** dei canali è quindi la condizione perché gli
assi restino in fase fra loro, ed è un requisito dell'hardware di acquisizione,
non qualcosa che si corregge in post-elaborazione.

È la ragione per cui il front-end a quattro canali per sensori IEPE che
sviluppiamo campiona i canali in simultanea, e non a turno: [la scheda è sulla
pagina elettronica](/hardware-firmware/), con conversione a 24 bit su 20 kHz di
banda ed eccitazione a bordo.

### Risoluzione e gamma dinamica

Le vibrazioni negli edifici hanno una gamma dinamica larga: fra il fondo
notturno di un edificio quieto e il passaggio di un mezzo pesante ci sono
decine di decibel. Una conversione a 24 bit non serve a leggere il ventesimo
bit — il rumore proprio del sensore e del front-end arriva prima — ma a non
dover cambiare guadagno fra la notte e il transito, cosa che in una misura non
presidiata di ventiquattro ore non si può fare.

### Incertezza, e cosa va dichiarato

Un valore senza la sua incertezza non è confrontabile con una soglia. I
contributi da mettere in bilancio sono almeno:

- **taratura** della catena sensore-condizionatore, con la sua data e il suo
  certificato;
- **montaggio** del sensore: l'accoppiamento meccanico è il contributo più
  sottovalutato, e un fissaggio a cera o magnetico ha una frequenza di taglio
  propria che va conosciuta;
- **posizione**, che su un solaio cambia il risultato in modo tutt'altro che
  marginale fra centro campata e appoggio;
- **rappresentatività temporale**, che su un fenomeno a eventi è spesso il
  contributo dominante: misurare due treni o venti non è la stessa cosa.

Il criterio è quello della [guida GUM](/wiki/measurement-uncertainty/): dichiarare
il bilancio, non solo il risultato. E per un confronto con una soglia serve
anche una **regola di decisione** dichiarata: con quale margine si conclude
conforme o non conforme, dato che l'incertezza esiste.

## Condizioni di validità di questa pagina

- I riferimenti normativi sono verificati alla fonte per **titolo, edizione e
  campo di applicazione**. Le tabelle di soglia delle norme non sono riprodotte
  qui: sono contenuto delle norme stesse, che vanno consultate nell'edizione
  vigente. I valori del D.Lgs 81/08 sono invece di legge e riportati.
- La pagina descrive **come si impostano le quattro domande**, non fornisce un
  criterio di conformità pronto all'uso: quello dipende dall'edizione della
  norma applicabile, dalla destinazione d'uso, dal periodo e dal criterio
  contrattuale o giudiziale richiamato nel caso concreto.
- Una valutazione che porta una firma richiede strumentazione tarata,
  posizionamento motivato, rappresentatività temporale documentata e la
  responsabilità di un tecnico competente. Nessun documento e nessun programma
  sostituiscono quella responsabilità.

## Riferimenti

- **UNI 9614:2017** — Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di
  valutazione del disturbo. In vigore dal 7 settembre 2017. Rimanda a ISO
  2631-2:2003 per i metodi di misurazione e valutazione; approccio di
  valutazione ripreso da NS 8176. Esclude vibrazioni sismiche, danno
  strutturale, igiene del lavoro e danno ad apparecchiature.
  [Scheda UNI](https://store.uni.com/uni-9614-2017)
- **UNI 9916:2014** — Criteri di misurazione e valutazione degli effetti delle
  vibrazioni sugli edifici. In vigore dal 16 gennaio 2014.
  [Scheda UNI](https://store.uni.com/uni-9916-2014)
- **ISO 2631-1** — Valutazione dell'esposizione del corpo intero alle
  vibrazioni: requisiti generali, ponderazioni in frequenza, descrittori
  compresa la dose di vibrazione.
- **ISO 2631-2** — Vibrazioni negli edifici, banda 1–80 Hz.
- **ISO 5349-1 / -2** — Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: misura e
  guida pratica.
- **D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Titolo VIII Capo III** — Protezione dei
  lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni meccaniche. Valori d'azione
  e limite su A(8).
- **Codice Civile art. 844** — Immissioni: il criterio della normale
  tollerabilità, che è il quadro in cui una misura di vibrazioni entra in un
  contenzioso civile.
